Statuto – TITOLO 9 Modifiche allo Statuto. Scioglimento dell’Associazione. Richiamo al Codice Civile
TITOLO 9 Modifiche allo Statuto. Scioglimento dell’Associazione. Richiamo al Codice Civile
Art. 31 Modifiche allo Statuto
31.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
31.2 In detta occasione le funzioni di Segretario dell’Assemblea saranno assicurate da un Notaio.
Art. 32 Scioglimento dell’Associazione
32.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
32.2 Deliberato lo scioglimento, l’Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori e determina le direttive sulla destinazione delle attività nette patrimoniali.
Art. 33 Varie
33.1 Per quanto non è contenuto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.
Art. 34 Norma transitoria
34.1 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
34.2 In sede di prima applicazione del presente Statuto, in virtù delle modifiche apportate e delle rilevate necessità di garantire continuità nella gestione e nell’attività di rappresentanza dell’Associazione, in deroga all’articolo 9.3, il Presidente è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.