Statuto – TITOLO 4 La struttura dell’Associazione
TITOLO 4 La struttura dell’Associazione
Art. 9 Organi dell’Associazione
9.1 Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri.
9.2 Le cariche sociali sono a titolo gratuito.
9.3 Tutte le cariche sociali dell’Associazione hanno durata di quattro anni e prevedono la possibilità di rielezione, senza limiti di mandato, tranne che per il Presidente che non può ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi.
9.4 I componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono obbligati al più compiuto rispetto delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli Organi statutari dell’Associazione.
9.5 La violazione dell’obbligo di cui al precedente punto 9.4, determina la inammissibilità della nomina a ricoprire la carica e la decadenza dalla carica già ricevuta.
Art. 10 Assemblea
10.1 L’Assemblea è costituita dai Presidenti dei Gruppi territoriali o da altro soggetto da loro delegato.
10.2 Ogni componente dell’Assemblea ha diritto a tanti voti quante sono le Imprese iscritte del gruppo territoriale che lo ha espresso, in regola con il pagamento delle quote associative.
10.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale o suo delegato, regolarmente eletto, può rappresentare, in sede di Assemblea, i Presidenti dei Gruppi territoriali della medesima Regione.
10.4 I componenti dell’Assemblea devono essere esercenti l’attività di cui all’articolo 1.
Art. 11 Compiti dell’Assemblea
11.1 L’Assemblea ha i seguenti compiti e doveri:
- a) eleggere il Presidente e 3 Vice Presidenti, di cui uno che sovrintende alla gestione amministrativa;
- b) nominare, su proposta delle Sezioni regionali e dei Gruppi delle Province autonome di Trento e Bolzano, i componenti aggiuntivi del Consiglio Direttivo nazionale, come previsto dal successivo art. 15.2 del presente Statuto;
- c) dibattere e definire le linee programmatiche e di politica sindacale dell’Associazione ed emanare direttive di carattere generale nell’ambito e per il raggiungimento delle finalità e scopi sociali;
- d) approvare il rendiconto annuale ed il preventivo di spesa;
- e) approvare le eventuali modifiche al presente Statuto con le modalità di cui all’articolo 31;
- f) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g) deliberare su ogni altro argomento relativo agli scopi ed all’attività dell’Associazione.
Art. 12 Convocazione dell’Assemblea
12.1 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, di norma ogni anno; o quando ne sia fatta richiesta scritta, con Pec o altre modalità idonee ad attestarne la provenienza delle firme e ricezione, da almeno il 51% dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei Gruppi territoriali aderenti.
12.2 L’Assemblea è altresì convocata dal Presidente, in sede congressuale, ogni 4 (quattro) anni, di norma nel mese di dicembre ed è presieduta dal delegato più anziano o da altro, nominato dall’Assemblea medesima.
12.3 L’Assemblea è convocata con avviso – idoneo ad attestarne la ricezione – inviato alle Associazioni territoriali Confartigianato per i Gruppi territoriali rispettivi, con preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data stabilita e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. Il medesimo avviso verrà trasmesso ai soggetti aventi diritto.
12.4 In caso di urgenza, modalità e termine di convocazione saranno, autonomamente, determinati dal Presidente, con l’unico limite della ragionevolezza e della prova attinente la ricezione dell’invito.
12.5 Di regola l’Assemblea è convocata in presenza presso la sede dell’Associazione, ma potrà essere convocata anche in altro luogo, purché in Italia.
12.6 In casi eccezionali e per comprovate esigenze, laddove ne sussistano le condizioni organizzative, le riunioni degli Organi potranno svolgersi anche in videoconferenza o con altra tecnologia idonea a garantirne lo svolgimento in conformità alla legge ed al presente Statuto.
Art. 13 Svolgimento dell’Assemblea
13.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza o impedimento da un Vice Presidente dallo stesso delegato o, in caso di mancata delega, dal Vice Presidente più anziano per età.
13.2 Delle deliberazioni assembleari viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Nazionale dell’Associazione – salvo quanto previsto dall’articolo 11 lett e) – ed il loro contenuto farà piena fede.
13.3 I verbali dell’Assemblea saranno raccolti in appositi archivi, anche su supporto informatico.
Art. 14 Costituzione e votazioni dell’Assemblea
14.1 L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei voti previsti.
14.2 Decorsa un’ora da quella fissata per la riunione, l’Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei voti previsti.
14.3 Le votazioni sono indette dal Presidente dell’Assemblea e si svolgono in forma palese, salvo che per l’elezione delle cariche sociali che ha luogo per scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea non decida all’unanimità di provvedervi diversamente.
14.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, fatti salvi i casi nei quali è richiesto uno specifico quorum deliberativo, con riferimento alla natura della decisione.
Art. 15 Consiglio Direttivo
15.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da: il Presidente, 3 Vicepresidenti, i Presidenti o loro delegati dei Consigli Direttivi regionali e dei Gruppi delle Province autonome di Trento e Bolzano, 8 componenti eletti dall’Assemblea su proposta del Presidente.
15.2 Ai Consigli Direttivi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano compete, altresì, indicare un Consigliere aggiuntivo ogni 1000 associati (o frazione di 500) in regola con il pagamento delle quote sociali, che l’Assemblea provvederà a ratificare.
15.3 Per ottenere il componente di diritto le Province autonome devono dimostrare continuità della consistenza associativa dei rispettivi gruppi nei cinque anni precedenti il rinnovo degli Organi statutari. La valutazione definitiva, al riguardo, compete all’Assemblea.
Art. 16 Competenze del Consiglio Direttivo
16.1 Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
- a) nominare, tra i suoi componenti e su proposta del Presidente, i 5 membri del Comitato di Presidenza;
- b) collaborare con il Presidente ed attuare le decisioni dell’Assemblea, determinando le direttive generali dell’azione dell’Associazione; c) deliberare su tutte le questioni, di competenza dell’Assemblea, e sulle quali la stessa, per ragioni di tempestività, non può pronunciarsi;
- d) nominare e revocare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Organi, Commissioni ed Istituzioni di ogni genere;
- e) prendere iniziative per la promozione dell’attività settoriale o per lo studio o per la tutela delle categorie rappresentate anche nel campo dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici e dell’assistenza tecnica;
- f) prendere ogni altro provvedimento necessario alla vita e al regolare funzionamento delle strutture centrali e territoriali dell’Associazione che non siano di competenza di altri Organi e rientrino nelle direttive generali della Confartigianato;
- g) istituire, in accordo con Confartigianato Imprese, sedi secondarie o di rappresentanza, in Italia e all’estero;
- h) determinare l’ammontare delle quote sociali integrative e le direttive per la riscossione e l’eventuale ripartizione delle medesime;
- i) deliberare in ordine alle domande di adesione all’Associazione o ai provvedimenti di esclusione dalla stessa.
Art. 17 Convocazione del Consiglio Direttivo
17.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno e ne sia richiesto, in forma scritta con Pec o altra modalità idonea ad asseverarne la provenienza delle firme e ricezione, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
17.2 La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata con mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, inviato ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della riunione ridotti, in caso di urgenza, a tre giorni.
17.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono, di norma, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, individuato dal Presidente, purché in Italia, che sarà indicato nell’avviso di convocazione.
17.4 Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto, persone di particolare competenza tecnica.
Art. 18 Svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo
18.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e, trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, la riunione è valida se sia presente almeno un terzo degli stessi.
18.2 Lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono fatte oggetto di un verbale sintetico, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Nazionale dell’Associazione.
18.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza o impedimento da un Vice Presidente dallo stesso delegato o, in caso di mancata delega, dal Vice Presidente più anziano per età.
18.4 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti e ciascuno dei suoi componenti ha diritto ad un voto che dovrà essere espresso in forma palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 19 Il Presidente
19.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio ed ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell’Associazione.
19.2 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di presidenza e adempie a tutte le altre funzioni e compiti attribuitigli dal presente Statuto e dai competenti Organi sociali.
19.3 Può conferire ai Vice Presidenti e ai membri del Consiglio direttivo deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedano particolare impegno e competenza in rapporto anche alle strutture organizzative associative ed a quelle istituzionali, nazionali ed internazionali.
19.4 Può individuare e designare un Vicepresidente con funzioni di Vicario.
19.5 Le candidature per l’elezione del Presidente devono essere formalizzate alla Presidenza nazionale, assieme al relativo programma, almeno due mesi prima dell’Assemblea congressuale.
19.6 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di presidenza.
Art. 20 Comitato di Presidenza
20.1 Il Presidente, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da un Comitato di Presidenza con funzioni consultive.
20.2 Il Comitato è composto dal Presidente stesso, dai 3 Vice Presidenti, da eventuali altri componenti individuati dal Presidente, nel numero massimo di 5, nominati dal Consiglio Direttivo nazionale tra i propri componenti.
20.3 Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
Art. 21 Compiti del Comitato di Presidenza
21.1 Il Comitato di presidenza ha il compito di provvedere all’ordinaria amministrazione e coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e all’istruttoria degli argomenti da sottoporre a delibera dello stesso.
Art. 22 Svolgimento delle riunioni del Comitato di presidenza
22.1 Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l’Ufficio di Presidenza. 22.2 Il Comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente per la disamina di particolari argomenti che rivestono carattere di urgenza.
22.3 Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo il conferimento di singole Deleghe operative e funzionali ai componenti del Comitato di Presidenza. In particolare il Presidente potrà proporre il Vice Presidente con delega all’Amministrazione, che avrà il compito di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 23 La gestione amministrativa
23.1 il Vice Presidente con delega amministrativa, nominato dalla Assemblea tra i suoi componenti, sovraintende alla gestione amministrativa-contabile dell’Associazione.
23.2 Il Vice Presidente con Delega amministrativa controlla l’amministrazione dei fondi sociali e prende visione diretta dei documenti inerenti lo svolgimento delle operazioni sociali di natura finanziaria.
23.3 Il Vice Presidente, con Delega amministrativa presenta il rendiconto annuale.
Art. 24 Il Collegio dei Probiviri
24.1 Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea e composto da un Presidente, esterno all’Associazione ed in possesso di adeguate cognizioni giuridiche e da due membri effettivi e due supplenti.
24.2 Il Collegio dei Probiviri è competente per l’attuazione di quanto contenuto all’art. 9.5, sui contenziosi tra gli aderenti e l’Associazione e tra gli aderenti all’Associazione tra di loro, aventi ad oggetto rapporti derivanti dalla vita associativa.
Art. 25 Contenzioso e sospensione dalle cariche
25.1 Il Collegio dei Probiviri provvede, altresì, con Delibera immediatamente esecutiva, alla sospensione automatica dalle cariche ricoperte in seno all’Associazione, dei componenti delle stesse che abbiano intrapreso un contenzioso, o in base al precedente articolo 24, o di natura giudiziale, nei confronti dell’Associazione stessa e la sospensione avrà durata fino alla definizione del contenzioso.
25.2 La sospensione ha efficacia dalla data di ricezione, da parte dell’interessato, del relativo provvedimento emesso dal Collegio dei Probiviri, da parte del soggetto interessato.
25.3 Della sospensione il Collegio dei Probiviri dà notizia anche all’Associazione territoriale Confartigianato di appartenenza.