08
Gennaio

Soppressione delle disposizioni riguardanti la scheda di trasporto di cui all’art. 7 bis del DLG n. 286/2005. Prime disposizioni operative.

Confartigianato Trasporti rende noto che è stata emanata la Circolare del  Ministero dell’Interno – circ. 31/12/2014 n. 300/A/9221/14/108/44 con cui viene evidenziata la soppressione della scheda di trasporto a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

Il Ministero dell’Interno, pur facendo riserva di approfondire la tematica con una apposita direttiva in materia di responsabilità del committente per le verifiche della regolarità contributiva e fiscale che deve compiere nei confronti del vettore a cui affida il trasporto, fornisce alcune disposizioni operative:

– dall’1.1.2015 non può essere più richiesta l’esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti. Restano invece in vigore le altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.);

– le sanzioni per mancanza della scheda di trasporto, applicate prima dell’entrata in vigore della legge in esame, restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento;

– ai fini dell’applicazione delle disposizioni della responsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante l’effettuazione del trasporto, le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, fermo restando le conseguenze sanzionatorie, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell’art. 180, c. 8, CDS;

– non è più oggetto di sanzione il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Alcune osservazioni di carattere “sindacale”:

1- L’abolizione della Scheda di Trasporto rappresenta un’ulteriore colpo al controllo dellafiliera del trasporto fortemente voluto dalla committenza. Nella maggioranza dei casi i dati della “scheda” erano ormai del tutto inseriti nella “bolla d’accomapgnamento” redatta in forma informatica per cui l’onere amministrativo era stato ridotto al minimo.

2- In Europa il “controllo della filiera” del trasporto è un tema che viene sempre più affrontato tanto che ad esempio in Ungheria dal 1 ° gennaio 2015, il trasporto nel caso di acquisti intracomunitari di beni, le cessioni di beninonchè  le cessioni interne di beni a clienti non finali possono essere eseguite solo da i contribuenti che hanno un numero di identificazione (numero EKAER) emesse dal Sistema di controllo elettronico di Circolazione delle merci su strade pubbliche (EKAER).

3- La Legge di Stabilità 2015 che contiene la norma sulla abolizione della “scheda” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29/12/2014 mentre la circolare del Ministero degli Interni è stata registrata in data 31/12/2014 una solerzia così non c’è mai stata .Riflettete !! così come è opportuno  considerare il fatto che nessuna circolare è ancora stata emanata per la lotta al cobotaggio abusivo dopo l’approvazione della legge “Sbocca Italia” che aveva introdotto la così detta “inversione dell’onere della prova”.


08/01/2015

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08 Gennaio 2015