Requisito di idoneità finanziaria – Circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 gennaio 2015
Confartigianato Trasporti rende noto che è stata emanata in data 28 gennaio 2015, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 1807 (in allegato) con oggetto: “Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 251 – Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per l’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi”.
In essa sono fornite precisazione sulla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per l’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi. In sintesi:
A) Le polizze di responsabilità professionale stipulate per la dimostrazione del requisito in parola entro il 31 dicembre 2014, debbano essere accettate dai competenti uffici anche se presentate successivamente a tale data ed entro un periodo congruo individuabile in 45 giorni (pertanto non oltre il 15 febbraio 2015), ferma restando la loro validità fino all’effettiva scadenza annuale, con esclusione di tacito o espresso rinnovo. Tali polizze, qualora siano state presentate da una nuova impresa, non potranno comunque valere oltre i due anni previsti dalla norma in oggetto.
B) Le attestazioni sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa debbano essere ritenute valide ove esse siano rilasciate da banche, compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari appositamente autorizzati e iscritti nei rispettivi albi.
C) Al fine di scongiurare possibili disparità di trattamento tra gli operatori del settore e in relazione alla possibilità, prevista dalla norma in oggetto, di ricorrere alla polizza assicurativa di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio, si precisa che alle imprese in regola con la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria che al 1° gennaio 2015 risultavano aver dimostrato tale requisito solo per il primo anno di esercizio è consentita la produzione di polizze assicurative di responsabilità professionale per un ulteriore anno, con esclusione di successivo tacito o espresso rinnovo. Si sottolinea, tuttavia, che le polizze assicurative di responsabilità professionale già presentate, nonché quelle di cui ai due capoversi che precedono, che riportino una scadenza contrattuale superiore a un anno, potranno essere ritenute valide fino alla prossima scadenza annuale dell’idoneità finanziaria, con esclusione di tacito o espresso rinnovo, fatta salva la facoltà per le nuove imprese di dimostrare il requisito mediante polizza assicurativa nei limiti del biennio.
D) In ordine alla dimostrazione del requisito in oggetto relativamente agli autoveicoli di nuova acquisizione, si precisa che le imprese che abbiano dimostrato l’idoneità finanziaria per l’anno in corso mediante polizza assicurativa professionale hanno facoltà di comprovare detto requisito su tali autoveicoli con la medesima garanzia integrativa, fermo restando che la scadenza di quest’ultima coincide con la scadenza annuale della polizza principale, indipendentemente dalla data indicata nella polizza integrativa stessa.
E) Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, in caso di constatazione del mancato soddisfacimento del predetto requisito all’impresa potrà essere assegnato un termine non superiore a sei mesi affinché lo stesso possa essere nuovamente soddisfatto.
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29/01/2015