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Aprile

Pesatura container: norme più stringenti per la tutela della sicurezza della navigazione

In data 9 aprile 2018 il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato un nuovo Decreto Dirigenziale n. 367/2018 – dopo quello del maggio 2016 – con lo scopo di aggiornare e meglio definire alcuni elementi relativi alla pesatura dei container emersi dall’esperienza e dal confronto con gli operatori del settore.

Le principali novità del Decreto Dirigenziale riguardano diversi aspetti tecnici ed operativi delle linee guida allegate al Decreto.

In particolare, vengono individuati degli standard nazionali per gli strumenti di pesatura dei container, lo “Shipper” – che è il responsabile della pesatura – deve essere in possesso di idonea certificazione, in sede di controlli/verifiche viene determinata (a seconda della massa lorda del contenitore) una possibile tolleranza sulla eventuale differenza di peso tra quanto dichiarato nelle certificazioni (cd. Shipping document) e quanto accertato in fase di controllo da parte del personale delle Capitanerie di porto.

Si ricorda che, le linee guida che regolano le previsioni della convenzione SOLAS 74 riportate nel Decreto Dirigenziale che viene allegato, si applicano ai contenitori trasportati su unità navali “impiegate in viaggi internazionali e nel solo caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili”.
Sono quindi esclusi i contenitori trasportati su navi Ro/Ro impiegate in brevi viaggi internazionali e in viaggi nazionali.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, le fattispecie sanzionatorie sono le seguenti:

1. ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello shipping document (Dichiarazione VGM) potrà essere considerata penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’articolo 483 del codice penale;

2. nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dall’art. 1231 cod. nav.;

3. Nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, si procederà a carico del Comandante della nave ai sensi dell’articolo 1231 cod.nav., in concorso con gli altri attori dell’operazione, fatta salva l’applicazione dell’art. 1215 cod.nav. qualora dall’avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilità della nave.

4. L’esito negativo dei controlli di cui al punto 4 delle linee guida, Certificazione degli shipper che utilizzano il Metodo 2 per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore, comporta, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca dell’iscrizione dello shipper dall’elenco pubblicato dall’Autorità Competente.


Dopo un periodo transitorio e di accurata sperimentazione, richiesto con decisione dalla Confartigianato Trasporti, si è giunti oggi ad individuare in maniera dettagliata, tutti gli elementi tecnici per stabilire il reale peso dei contenitori e permettere a tutto il ciclo nave, dai terminalisti portuali al personale di bordo, di operare garantendo produttività e sicurezza.

I rappresentanti di Confartigianato Trasporti nei vari organismi delle Autorità di Sistema Portuale vigileranno affinché le linee guida siano adeguatamente rispettate.

L’Associazione, inoltre, continuerà a raccogliere le osservazioni dai territori per redigere un monitoraggio della situazione su scala nazionale da trasmettere alle Capitanerie di Porto con proposte migliorative per aumentare l’efficienza del sistema di pesatura dei containers.

Si allega Decreto Dirigenziale n. 367/2018


11/04/2018

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11 Aprile 2018