Pedaggi: Rimborso per ritardi o blocchi sull’autostrada
Confartigianato Trasporti ricorda che dal primo giugno 2026 è entrato in vigore sulle tratte autostradali il nuovo sistema di rimborsi autostradali gestiti da un unico gestore.
Il sistema distingue tra rallentamenti per cantieri, con soglie variabili in base ai chilometri percorsi, e blocchi totali del traffico, con percentuali di ristoro crescenti in relazione alla durata dell’attesa.
Dal 1° dicembre il beneficio sarà esteso anche ai percorsi che includono tratti autostradali appartenenti a porzioni di rete affidate a gestori diversi.
I rimborsi per gli autotrasportatori saranno gestiti automaticamente dai fornitori di telepedaggio nazionali ed europei, senza necessità di richieste manuali per ogni viaggio.
Il beneficio in questione è stato previsto con la delibera 211/2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che stabilisce come il pedaggio deve essere proporzionato al servizio effettivamente erogato.
Pertanto, gli utenti che dovessero subire ritardi rilevanti o blocchi prolungati avranno diritto a un rimborso parziale o totale del costo pagato al casello.
Il calcolo del rimborso viene effettuato distintamente. Per esempio, se i rallentamenti sono stati causati da cantieri, il diritto al rimborso dipende dall’incrocio tra la lunghezza del tragitto e il ritardo accumulato.
Su percorsi fino a 30 chilometri il rimborso scatta indipendentemente dall’entità del ritardo. Tra i 30 e i 50 chilometri è richiesto un ritardo pari o superiore a 10 minuti, mentre oltre i 50 chilometri la soglia sale a 15 minuti.
La norma vale anche per gli abbonati: se cantieri prolungati rendono impraticabile il tragitto abituale, è possibile disdire l’abbonamento senza penali e ottenere la restituzione della quota non ancora goduta.
Per i blocchi totali del traffico – causati ad esempio da incidenti gravi gestiti in modo inefficiente – il rimborso è calcolato esclusivamente in base alla durata dell’attesa.
Da 60 a 119 minuti di blocco corrisponde il 50 per cento del pedaggio; da 120 a 179 minuti il 75 per cento; oltre le tre ore il rimborso è integrale.
La gestione delle istanze di rimborso sarà organizzata in un’unica applicazione nazionale, valida indipendentemente dal gestore dell’autostrada.
Per chi utilizza dispositivi di telepedaggio, gli accrediti dovrebbero avvenire in modo diretto. Sono tuttavia previste soglie minime: i rimborsi inferiori a 10 centesimi non vengono calcolati e l’accredito effettivo avviene solo al raggiungimento di almeno 1 euro accumulato.
Non trova applicazione il rimborso nel caso in cui i disagi sono causati da cantieri emergenziali – aperti a seguito di incidenti gravi o eventi meteorologici estremi – e per i cantieri mobili.
Il beneficio non può essere richiesto nemmeno per le tratte stradali su cui viene già applicata una riduzione generalizzata del pedaggio per cantieri già esistenti.
I parametri di chilometraggio, minutaggio e percentuale di rimborso si applicano in modo identico alle classi di pedaggio B, 3, 4 e 5. La differenza sostanziale riguarda le modalità operative di gestione dei rimborsi stessi.
Le flotte aziendali non dovranno inserire manualmente le richieste attraverso l’applicazione nazionale per ciascun viaggio.
Gli accrediti saranno gestiti in forma massiva e automatica dai fornitori dei servizi di telepedaggio nazionali ed europei (Eets) già utilizzati per i veicoli industriali e andranno a decurtare direttamente la fatturazione mensile del consorzio o della flotta.
Per ulteriori delucidazioni si rimanda alla lettura della Delibera n. 211/2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).