10
Settembre

Normativa, tachigrafo: art. 142 CdS, dall’UE possibili controlli della velocità dallo scarico dei dati del cronotachigrafo

Confartigianato Trasporti rende noto che con il provvedimento datato 20/12/2023 è stata archiviata la procedura d’infrazione n.2020/4051 disposta dalla Commissione Europea – ex art. 258 del TFUE relativa alla “Non corretta attuazione dell’art. 7, paragrafo 1 del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada” nei confronti dell’Italia.

Di conseguenza, i dati del tachigrafo potranno essere utilizzati per contestare violazioni dell’art. 142 del Codice della Strada, ma solo a determinate condizioni.

La procedura d’infrazione UE n. 2020/4051 – avviata ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – è stata archiviata senza conseguenze per l’Italia. Pertanto, è stata implicitamente confermata l’applicazione letterale dell’art. 142, comma 6, del Codice della strada, il quale consente l’uso delle risultanze del tachigrafo per finalità diverse rispetto a quelle istituzionali stabilite dal citato Reg. 165/2014 e, precisamente, per determinare e sanzionare la mancata osservanza dei limiti di velocità dei mezzi su strada.

L’archiviazione piena senza conseguenze della suddetta procedura indica che, a seguito di valutazioni e verifiche, la Commissione ha ritenuto che la situazione non richiedesse ulteriori azioni legali.

Gli organi di polizia stradale potranno continuare a contestare regolarmente le violazioni di cui all’ art. 142 del Codice della Strada, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati nella memoria di massa del tachigrafo digitale/intelligente seguendo le modalità indicate nell’Allegato alla Circolare del Ministero dell’Interno prot. 6394 del 14/10/2021, limitandosi però a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse sul territorio italiano.

10 Settembre 2025