Normativa: chiarimenti dell’Ispettorato Lavoro su registrazione Libro Unico degli accordi di forfetizzazione
Confartigianato Trasporti informa che l’Ispettorato del Lavoro ha fornito un chiarimento sulla registrazione dell’orario di lavoro degli autisti nel settore dell’autotrasporto sul Libro Unico del Lavoro relativamente all’applicazione di accordi di forfetizzazione dell’indennità di trasferta e dello straordinario.
L’Ispettorato nella nota precisa che nel caso di forfait dello straordinario, va registrato l’orario di lavoro effettivo sul Libro Unico e ciò può essere fatto anche in un momento successivo al mese di competenza, comunque entro quattro mesi dallo svolgimento delle prestazioni lavorative in osservanza di un orientamento già stabilito nel 2009.
L’Ispettorato, inoltre, evidenzia che l’obbligo di annotare mensilmente le ore di lavoro, che devono essere distinte tra ordinarie e straordinarie, vige anche se lo straordinario è compensato a forfait grazie ad accordi collettivi di forfetizzazione.
Per quanto sopra si consiglia alle imprese di non limitarsi alla annotazione della “P” di presenza nel Libro Unico del Lavoro, ma di procedere alla indicazione anche delle ore mensili di lavoro effettuate dai conducenti, distinguendo le ore ordinarie da quelle straordinarie e conservare la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali (almeno un anno di registrazioni), per ricavare i dati reali del tempo di guida giornalmente effettuato dall’ autista.