Internazionali, licenza comunitaria: chiarimenti degli Interni per la mancanza a bordo del veicolo della copia certificata conforme (art.46 Legge 298/74)
Confartigianato Trasporti informa che il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale Polizia stradale – ha emanato la circolare del 22 novembre 2022 con la quale ha fornito precise indicazioni in merito ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, relativa alla violazione dell’obbligo di avere a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale di merci in conto terzi in ambito UE, copia certificata conforme della licenza comunitaria di cui al Regolamento 1072/2009.
La sentenza della Corte di Cassazione argomenta l’applicazione della sanzione di cui all’art.46 della Legge 298/74 (trasporto senza licenza), nella fattispecie in cui l’autista non esibisca copia conforme della licenza comunitaria all’organo di controllo.
La sanzione de quo trova applicazione non perché l’impresa non sia abilitata ai trasporti internazionali ma in quanto non presente a bordo del veicolo il titolo autorizzativo.
La sentenza in questione afferma che risulta legittimo applicare le sanzioni del trasporto abusivo in contestazione immediata, qualora ovviamente l’agente accertatore proceda alla contestazione motivando correttamente la violazione della mancanza a bordo della copia conforme della licenza comunitaria.
Tale interpretazione deriva dal fatto che l’art.46 citato, infatti, non distingue l’ipotesi del mancato ottenimento di licenza comunitaria da quella della mancanza a bordo del veicolo, nonché dal fatto che la normativa comunitaria in materia richiama sempre e comunque di dimostrare il titolo autorizzativo ad effettuare il trasporto internazionale.
Si fa presente che tale obbligo sussiste anche durante l’esecuzione in Italia di tratte stradali di un trasporto combinato internazionale, in quanto la tratta nazionale fa parte di un trasporto internazionale e la mancanza a bordo veicolo della copia certificata conforme viene sanzionata con la contestazione del richiamato art.46 precedentemente citato.