17
Dicembre

Internazionali, Brexit: la Commissione europea propone misure di emergenza per un’uscita senza accordo

Confartigianato Trasporti comunica che il Consiglio dell’UE ha approvato la proposta della Commissione Europea sulle misure di emergenza per i trasporti in caso di Brexit senza accordo.

Nello specifico gli ambasciatori degli Stati membri in seno al Consiglio hanno approvato una serie di proposte legislative volte a preparare il settore dei trasporti a tutti i possibili scenari dal 1° gennaio 2021. Queste misure di emergenza mitigheranno alcune delle interruzioni significative che si verificheranno dal 1° Gennaio prossimo nel caso in cui non sia in vigore un accordo con il Regno Unito. Di seguito una panoramica generale:

– Connettività aerea di base: il regolamento proposto garantirà la fornitura di alcuni servizi aerei tra il Regno Unito e l’UE per 6 mesi, a condizione che il Regno Unito garantisca lo stesso.

– Sicurezza aerea: la proposta di regolamento garantirà che i vari certificati di sicurezza per i prodotti possano continuare a essere utilizzati sugli aeromobili dell’UE senza interruzioni, evitando così il blocco degli aeromobili dell’UE.

– Connettività stradale di base: la proposta di regolamento copre la connettività di base sia per il trasporto di merci su strada che per il trasporto di passeggeri su strada per 6 mesi, a condizione che il Regno Unito assicuri lo stesso ai trasportatori dell’UE.
In particolare, per il trasporto stradale, esiste una proposta di regolamento che copre la connettività di base per 6 mesi (30 giugno 2021), a condizione che il Regno Unito assicuri lo stesso ai trasportatori dell’UE.
Maggiori approfondimenti sulla proposta riguardante il trasporto stradale al seguente link: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/com_826_1_en_act_part1_v1.pdf

Di seguito le misure rilevanti per l’autotrasporto:

– nel contesto del trasporto di merci tra il territorio dell’Unione e il territorio del Regno Unito effettuato da un trasportatore di merci su strada dell’Unione che fa valere i diritti concessi dal Regno Unito, di cui all’articolo 7 del regolamento, equivalente a quelli concessi ai sensi del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1072/2009 si applica alla parte del viaggio nel territorio dello Stato membro di carico o scarico.

– devono essere rispettate le seguenti regole:

• per quanto riguarda i lavoratori mobili e gli autotrasportatori autonomi, i requisiti stabiliti dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2002/15/CE;

• per quanto riguarda talune normative sociali relative al trasporto su strada, i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 561/2006;

• per quanto riguarda i tachigrafi nel trasporto su strada, i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 165/2014;

• per quanto riguarda la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti, i requisiti stabiliti dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2003/59/CE.

Prossimi step
L’approvazione del Consiglio Ue conferisce alla Presidenza di turno tedesca il mandato di avviare negoziati accelerati con il Parlamento europeo per l’adozione degli atti legislativi proposti in prima lettura entro la fine dell’anno.

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17 Dicembre 2020