Distacco transnazionale: modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 27
Confartigianato Trasporti informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 122 del 28 maggio 2025 il Decreto Legislativo 21 maggio 2025, n. 77 recante disposizioni correttive al D.L. 23 febbraio 2023, n. 27, in materia di distacco transnazionale dei conducenti.
Si ricorda che quest’ultimo decreto, che aveva dato attuazione alla direttiva (UE) 2020/1057 del Primo Pacchetto Mobilità, aveva già apportato modifiche alla disciplina precedente (vedi d.lgs. n. 136/2016) estendendo l’ambito applicativo del distacco anche ai trasporti internazionali, introducendo nuovi obblighi amministrativi per le imprese distaccanti e rivedendo il sistema sanzionatorio.
Il provvedimento in questione avendo dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/846 – che ha aggiornato il sistema europeo di classificazione del rischio alla luce delle nuove disposizioni sui tempi di guida, di riposo e sull’impiego del tachigrafo – ha provveduto a sostituire integralmente l’allegato al decreto legislativo n. 144/2008.
Le violazioni riferite all’organizzazione del lavoro, tra cui il mancato rispetto dell’età minima prevista per i conducenti, il superamento dei tempi massimi di guida, l’inosservanza dei periodi di riposo, l’obbligo di rientro alla sede, le irregolarità retributive e l’utilizzo scorretto del tachigrafo, insieme alle infrazioni relative alla corretta gestione documentale (quali l’omissione di informazioni nei fogli di registrazione o nei dati registrati dal tachigrafo).
Le infrazioni in questione sono state suddivise in quattro diverse categorie:
• infrazione minore (IM),
• infrazione grave (IG)
• infrazione molto grave (IMG)
• infrazione più grave (IPG).
Di conseguenza è stato aggiornato il sistema nazionale del rischio, che attribuisce alle imprese un indice basato sulla natura e sulla gravità delle violazioni commesse, in quanto viene esteso l’accesso ai dati del sistema non solo agli organi di controllo su strada (Vedi articolo 12 del Codice della strada) ma anche agli ispettori del lavoro che effettuano verifiche presso le sedi aziendali.
