09
Gennaio

Distacco transnazionale: circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro su obbligo comunicazione preventiva

Si informa che, in attuazione del d.lgs. 136/2016 su distacco e somministrazione transnazionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 3 del 22.12.2016 inerente obbligo di comunicazione preventiva e regime sanzionatorio, previsti per le imprese straniere che distaccano lavoratori in Italia. 

Il Ministero del Lavoro ha intanto provveduto ad istituire un apposito portale (anche in lingua inglese) in cui è possibile trovare le informazioni sulle nuove regole al seguente link:

http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx?lang=it

L’art. 10, comma 1 del d.lgs. 136/2016 obbliga l’impresa che distacca o somministra lavoratori in Italia a comunicare il distacco al Ministero del Lavoro entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio del distacco e, in seguito, a inviare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni.

La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

Per la trasmissione di questi dati adesso è stato introdotto il modello UNI_Distacco_UE aggiornato periodicamente con decreto direttoriale e disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

Nello specifico, la circolare in oggetto fornisce indicazioni al personale ispettivo e prevede che dal 26 dicembre 2016 l’azienda straniera distaccante ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori che intende impiegare in Italia.

Per i distacchi avviati dopo il 22 luglio 2016 e ancora in essere, le imprese straniere devono effettuare la necessaria comunicazione entro il 26 gennaio 2017.

Infine, le aziende straniere impegnate in distacchi e somministrazioni, devono acquisire apposite credenziali di accesso sul portale del Ministero del Lavoro, mediante una pre-registrazione da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso.

Con riguardo alle operazioni di cabotaggio stradale la circolare chiarisce che, essendo queste attività peculiari, nell’attesa che venga predisposto uno specifico modello di comunicazione all’interno della piattaforma online, l’impresa straniera che intende effettuare trasporti in regime di cabotaggio in Italia dovrà assolvere all’obbligo mediante l’invio di una dichiarazione preventiva all’indirizzo mail Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it, utilizzando il modello UNI_CAB_UE (allegato) dove saranno inserite data della prima operazione di cabotaggio effettuata in Italia (“data inizio distacco”) e data dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima di uscire dall’Italia (“data fine distacco”).

Anche in questo caso il modello dovrà essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della prima operazione.

La circolare precisa infine che, in attesa di un chiarimento a livello europeo sul campo di applicazione della direttiva sul distacco, le nuove norme ed i relativi adempimenti non si applicano ai trasporti internazionali, né a quelli in transito né a quelli con origine o destinazione sul territorio dello Stato.

Circolare INL n. 3 del 22.12.2016

Allegato alla Circolare

02/01/2017

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09 Gennaio 2017