Dichiarazione di transito: chiarimenti dell’Agenzia dogane sulle modalità di compilazione
Confartigianato Trasporti informa che L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 16 del 29 maggio 2024, ha modificato ed integrato la precedente circolare n. 10/D/2024 emanata dalla medesima Agenzia.
Con la nuova circolare in esame, l’Agenzia ha precisato che, tenuto conto della numerosità delle variabili che influenzano la durata di un trasporto, con riferimento alla presentazione delle merci, non possono essere stabiliti a priori tempi limite, anche solo indicativi, cui attenersi a livello nazionale o anche territoriale.
Il termine dichiarato deve intendersi accettato, salvo motivato intervento di modifica, in fase di controllo, della dogana.
La circolare precisa e conferma che nella dichiarazione di transito non è possibile rilasciare indicazioni generiche o difficilmente interpretabili o contradditorie (come ad es. camion, aereo e/o rimorchio) in relazione al mezzo di trasporto scelto per la consegna ed al fine di evitarne l’eventuale sostituzione durante il tragitto.
I soggetti titolari dello status di AEO possono essere esonerati dall’obbligo di inserire l’identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione di transito inserendo nell’apposito campo il codice del proprio certificato AEO.
Per quanto concerne le merci trasportate con unità di trasporto multimodale (container, casse mobili e semirimorchi) quando al punto di partenza non si sia in grado di conoscere l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, il titolare del regime di transito può essere autorizzato ad indicare nei documenti di accompagno il numero identificativo del container, cassa mobile o semirimorchio a condizione che tali unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati sulla stessa unità di trasporto.