21
Dicembre

Cronotachigrafo: emanato il decreto che disciplina la formazione sul corretto utilizzo dello strumento di controllo

Si informa che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è
finalmente stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 215 del 12/12/2016
riguardante i corsi di formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo, che
si allega. 

Il decreto, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, consente alle imprese di autotrasporto di poter ottemperare a quanto previsto dalla normativa europea in tema di formazione degli autisti e di controllo sull’attività degli stessi, così come previsto dai Regolamenti (CE) 561 del 15/03/2006 e (UE) n. 165/2014 del 04/02/2014.

Tale Decreto, su cui a lungo si è attesa la firma del Ministro dei Trasporti Graziano Delrio e che alla fine è stato firmato dal Direttore Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità del MIT Dott. Enrico Finocchi, disciplina la durata dei corsi di formazione prevista in 8 ore, i soggetti abilitati all’erogazione dei corsi, i requisiti dei docenti che potranno tenere tali corsi e i criteri per lo svolgimento, le modalità per il rilascio ai partecipanti degli attestati che consentiranno di dimostrare l’assolvimento da parte dei corsisti degli obblighi formativi previsti dai Regolamenti comunitari.

Rispetto alla versione fornita precedentemente, nei limiti di quanto consentito, sono state recepite diverse richieste poste agli uffici ministeriali da Confartigianato Trasporti.

Si precisa che lo svolgimento di tali corsi, per le imprese di autotrasporto, non comporterà automaticamente l’efficacia esimente rispetto alla sanzione per la corresponsabilità al datore di lavoro (ex art. 174 comma 14 CDS), ma servirà alle stesse imprese per dimostrare alle autorità di controllo che le eventuali infrazioni, commesse dai propri autisti sul mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e sul funzionamento del cronotachigrafo, non potranno essere a loro attribuite poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria; pertanto la responsabilità sarà attribuibile al solo dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione ricevute.

Al termine del corso di formazione, infatti, all’autista sarà rilasciato un attestato individuale di partecipazione ed un documento scritto in cui l’impresa fornisce al conducente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento da seguire nella guida, ai fini del rispetto della normativa sociale europea sui tempi di guida e di riposo e sul corretto funzionamento del tachigrafo.

L’attestato di formazione vale cinque anni dalla data della sua emissione, mentre il documento ha validità di un anno a partire dalla firma del conducente che lo ha ricevuto ed ha valore esclusivamente per l’impresa che lo ha redatto e consegnato all’autista.


Decreto Dirigenziale n. 215 del 12/12/2016 comprensivo di allegati


21/12/2016

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21 Dicembre 2016