03
Aprile

CQC riunione al Ministero dei Trasporti

Contemporaneamente alla pubblicazione del DM del 20 Settembre 2013 sarà emanata, entro il prossimo mese di Aprile, la nuova circolare inerente le disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e le relative procedure d’esame nonché i soggetti erogatori dei corsi con le relative istruzioni operative.  

Così è stato deciso nell’incontro tra le associazioni dell’autotrasporto e la Direzione Generale per la Motorizzazione rappresentata dal Direttore generale Dr. Arch. Maurizio Vitelli tenutosi a Roma lo scorso Lunedi 31 Marzo 2014.

Nel corso del confronto le Associazioni hanno presentato differenti osservazioni che di seguito si riassumono:

  1. Certezza sull’obbligo della formazione periodica per i titolari di patente extra UE,

  2. L’attestato del conducente come documento valido comprovante il rapporto di lavoro,

  3. I corsi autorizzati e/o avviati entro la data di emanazione della circolare dovranno rispettare le precedenti regole,

  4. L’estensione della CQC al Conto Proprio per qualunque mansione svolta dal conducente,

  5. Su un medesimo soggetto docente possono ricadere più qualifiche ( esempio: insegnante ed esperto ),

  6. Locali, i corsi svolti in un’aula ubicata presso un’impresa di autotrasporto potrà ospitare oltre i dipendenti anche i titolari, soci e collaboratori,

  7. Durata delle lezioni; si ritiene opportuno rendere uniformi gli orari della formazione iniziale e quella periodica almeno per la fascia dalle ore 8.00 alle 15.00,

  8. Registro rilevazione presenze; è prescritto che durante lo svolgimento delle lezioni non è necessaria la presenza, in sede, del responsabile del corso: sarebbe in contrasto quindi la disposizione che obbliga il medesimo a trasmettere entro 5 minuti dal termine di un blocco di due ore di lezione una mail contenete i nominativi degli assenti ,

  9. Esonerare i docenti già accreditati dalla procedura di ri-accreditamento in virtù dei nuovi requisiti soggettivi,

  10. Regime delle assenze; un mese appare un periodo limitato – portare a tre mesi – allo scopo di recuperare le ore di assenza: si pensi a un discente risultato non presente a 10 ore distribuite in moduli differenti; se non è previsto un corso di formazione periodica in tempi così brevi, rischierebbe di dover rifare il corso intero),

  11. Diminuire il numero dei quesiti, aumentare al 20% la soglia degli errori consentiti, allungare a 18 mesi la validità dell’attestato,

  12. Infine, pressante è stata la proposta di suddividere le 35 ore della “periodica” in sette ore annue.

Data la complessa articolazione della circolare ministeriale e delle osservazioni presentate lo staff ministeriale si è riservato di modificare la circolare stessa nei limiti insormontabili del rispetto del Decreto Ministeriale che, a tutt’oggi, appare immodificabile.

Mentre per una serie di considerazioni saranno apprestati alcuni Decreti Dirigenziali che però non ostacoleranno l’uscita della circolare stessa ritenuta decisiva per il buon andamento della “formazione” nel settore.

Il Ministero ha comunque preso atto che alcuni aspetti formativi della CQC dovranno essere chiariti in Conferenza Stato – Regioni.

 

03/04/2014

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03 Aprile 2014