Coronavirus, Trasporti: Dpcm 26 aprile 2020 – dal 4 maggio avvio alla Fase 2
Confartigianato Trasporti comunica che è stato presentato ieri sera in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm 26 aprile 2020) che prevede nuove disposizioni che si applicano a partire dal prossimo 4 maggio e fino al 17 maggio compreso, avviando così la Fase 2 nella gestione dell’emergenza dovuta al Covid-19.
Il Dpcm, nel confermare le attuali motivazioni utili agli spostamenti all’interno della Regione in cui ci si trova, specifica che rimangono vietati ancora gli spostamenti intra-regionali se non per i motivi già attualmente validi. Tuttavia, il nuovo decreto permette il rientro presso il proprio domicilio o residenza in ogni caso.
Nel complesso delle nuove disposizioni, (si ricorda che sin dal Dpcm 9 marzo 2020 non è prevista alcuna restrizione o limitazione per le attività di trasporto merci), l’avvio della Fase 2 specifica alcune previsioni che hanno effetti anche sulle imprese di trasporto e logistica, come di seguito dettagliato:
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Lettera k) prevede che sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Lettera v) prevede che sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Lettera bb) prevede che sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Lettera ff) prevede che il Presidente della Regione dispone la programmazione del sevizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
ART. 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali)
In tema di riaperture di aziende e industrie, il Dpcm permette il ritorno al lavoro per i settori manifatturiero ed edile, insieme a tutte quelle attività all’ingrosso ad essi correlati.
Al comma 6) viene specificato che tutte le attività non sospese devono rispettare le regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo, Confartigianato e le altre parti sociali, nonché il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e logistica (Linee guida) sottoscritto tra il Ministro Infrastrutture e Trasporti, Confartigianato Trasporti e le altre principali organizzazioni datoriali e sindacali di settore in data 20 marzo 2020. Si evidenzia che la mancata attuazione dei richiamati Protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il comma 7 prevede che le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
Il comma 8 prevede che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
ART. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
Il Comma 1 lettera d) prevede che i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali.
ART. 4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia) – ART. 5 (Transiti e soggiorni di breve durata in Italia)
Come già sancito nei precedenti provvedimenti, viene specificato che le prescrizioni dettate per chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario, terrestre non si applicano:
– all’equipaggio di mezzi di trasporto;
– al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia.
ART. 10 (Disposizioni finali)
Comma 2 prevede che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.