Contenitori e distributori ad uso privato, nuovo decreto che detta la ‘regola tecnica’ di prevenzione degli incendi
Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre scorso, è stata definita la regola tecnica ai fini della prevenzione incendi dei contenitori/distributori mobili, di capacità fino a 9 metri cubi (le cosiddette “cisternette”), utilizzati dalle imprese di autotrasporto per stoccare il gasolio (liquido combustibile di categoria C) ai fini del rifornimento per il proprio parco veicolare.
La nuova regola tecnica si applica alle nuove installazioni e a quelle esistenti a meno che – quest’ultime – non siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia già stata presentata la segnalazione certificata d’inizio attività prevista dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011.
Le imprese in possesso di contenitori/distributori possono continuare ad utilizzarli fino alla scadenza del certificato di prevenzione esistente mentre l’adeguamento alle nuove regole tecniche potrà essere effettuato solo in previsione di quella scadenza.
Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 5 Gennaio 2018.
L’art. 3 del Decreto prevede l’Allegato 1 che riporta in modo analitico la nuova regola tecnica composta da prescrizioni generali e specifiche.
L’Allegato, in sintesi, tratta di: definizioni, capacità dei contenitori/distributori/depositi, accesso all’area, criteri di installazione e caratteristiche costruttive, distanze di sicurezza, altre misure di sicurezza, impianto elettrico e messa a terra, estintori e norme di esercizio.
Il Decreto del Ministero dell’Interno intende perseguire l’obbiettivo di minimizzare il rischio di incendio e di limitare danni alle persone, ambiente ed edifici.
Il Decreto non tratta di istanze e autorizzazioni di titoli edilizi abilitativi relativi al permesso di installare contenitori/serbatoi privati di gasolio perché questi sono di competenza delle Amministrazioni comunali se a loro volta delegate dalle rispettive Regioni.
Per questi tipi di atti “urbanistici” gli interessati possono rivolgersi direttamente ai Comuni dove insiste la sede operativa dell’impresa di autotrasporto merci.
Si allega testo del Decreto citato
19/12/2017