26
Gennaio

CONFARTIGIANATO TRASPORTI: REGOLAMENTARE IL DISTACCO TRANSANAZIONALE

Per realizzare compiutamente il mercato unico europeo, il Trattato di Roma del 1957 aveva posto quattro principi fondamentali: la libertà di circolazione di persone, di merci, di capitali e di servizi. 

La libera circolazione delle persone comporta due aspetti decisivi:
 
1) Diritto di stabilimento ovvero la costituzione di imprese in un Paese diverso da quello di residenza e si riferisce ad attività non salariate;
2) Diritto di distacco cioè l’esercizio di un’attività salariata che è previsto e regolato dalla Direttiva 96/71 che obbliga gli Stati membri a garantire il diritto a qualsiasi imprenditore stabilito in uno Stato a distaccare temporaneamente lavoratori in altro Stato al fine di prestare un servizio.

La Direttiva in questione ha creato la possibilità di aggiramenti tali da costituire una vera e propria possibilità di concorrenza sleale che si va trasformando in dumping sociale con sfruttamento di mano d’opera a basso costo. Attualmente il differenziale tra salari, oneri sociali e fiscali tra i Paesi europei è aumentato a dismisura producendo due conseguenze distruttive: la perdita di posti di lavoro nei Paesi dove sono maggiori  i fenomeni di distacco e la  perdita di contributi sociali che vengono versati nel Paese d’origine del lavoratore distaccato.
 
Alcuni Paesi, come ad esempio, la Germania hanno recentemente riconosciuto un salario minimo per “tamponare” il fenomeno, ma non esiste in Europa una norma che ne obblighi la determinazione.
 

Dopo mesi di stallo, finalmente, è stata approvata la DIRETTIVA 2014/67/UE del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

Confartigianato Trasporti ritiene che DIRETTIVA 2014/67/UE sia un atto in favore della legalità e della giustizia, nei rapporti di lavoro subordinato in particolare per quelli stipulati nel settore del trasporto merci conto terzi.
 

L’Articolo 23, riguardante il Recepimento della medesima da parte dello Stato Italiano,  al comma 1 stabilisce che “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari eamministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 giugno 2016”; diventa quindi urgentissimo recepire nell’ordinamento legislativo italiano la Direttiva in questione.
 
Ciò è importante per bloccare trattamenti diseguali e la feroce concorrenza sleale operata sul salario e sui diritti sociali.
La credibilità del Governo verrà verificata  e messa alla prova: dovrà in tempi strettissimi attuare tutti i conseguenti provvedimenti (anche di carattere amministrativo) per adempiere allo spirito della norma europea.
 
Il Legislatore europeo intende eseguire un monitoraggio sull’applicazione della direttiva nel 2019: non sarebbe, quindi,  corretto ritardare oltre tempo non solo il recepimento.  ma anche la sua vera applicazione pratica, per cui si chiede la sua immediata operatività.
  
Ricordiamo che tra gli aspetti che caratterizzano la Direttiva 2014/67/UE, gli obblighi amministrativi, le misure di controllo e le ispezioni assieme all’esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative e della responsabilità sub contrattuale, sono in avanzato stato di elaborazione normativa da parte degli Uffici preposti del Ministero del Lavoro, per cui mancherebbe soltanto la comune volontà dell’intero Governo di portare a termine il recepimento.
 
Confartigianato Trasporti rammenta che la Francia, paese a noi vicino, è già giunta a delle definizioni sia generali che specifiche per l’autotrasporto merci,  che l’Associazione condivide, quali:
 
1) Divieto di trascorrere il riposo settimanale regolare (45 ore consecutive) a bordo del veicolo. Previsto un anno di arresto ed un’ammenda di 30.000 € in caso di organizzazione del lavoro che preveda la violazione a questa norma e nel caso sia prevista la remunerazione legata alla distanza percorsa o al volume del trasporto;
2) Rispetto delle norme sul cabotaggio anche per veicoli appartenenti a imprese non titolari di licenza comunitaria. Ciò significa che sono soggetti anche i veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate.

 

26/01/2015

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26 Gennaio 2015