Circolazione autobus (M2 o M3) – euro 0 dopo l’1.1.2019 quesito Egaf
In risposta ad un quesito inerente: Quale è la sanzione per autobus (M2 o M3) – euro 0 che circola dopo l’1.1.2019, si informa che in base all’art. 1, c.232, della legge 23.12.2014 n. 190, a decorrere dall’1.1.2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0.
Il MIT ha previsto due deroghe:
– veicoli di interesse storico e collezionistico – veicoli conformi al DM 17.12.2009 (deroga con DM 03.11.2016);
– veicoli ad uso speciale SCUOLA GUIDA fino al 30.6.2019 (deroga con DM 7.1.2019).
Tale divieto di circolazione è privo di sanzione salvo che il comune, nei centri abitati ai sensi dell’art. 7 c. 1b), non abbia previsto limitazioni antinquinamento, nel qual caso si applica la sanzione dell’art. 7 c. 13 bis.
Poiché tuttavia il veicolo non potrà avere revisione annuale regolare, il caso verrà risolto, in corso d’anno, per circolazione senza revisione.
11/02/2019