03
Settembre

Carta di Qualificazione del Conducente: importanti chiarimenti circa il rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni CQC

Confartigianato Trasporti rende noto che in data 3 settembre 2014 è stata emanata la circolare Prot. 18734 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con oggetto: “Rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni CQC”.


La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, contestando la disposizione, prevista – a normativa vigente – dall’art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, laddove è stabilito che “la frequenza di un corso di formazione periodica… prima della scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo di validità della stessa senza soluzione di continuità”. Detta norma, che consente di rilasciare qualificazioni CQC di durata superiore a cinque anni, contrasta con il paragrafo 3 dell’art. 8 della direttiva 2003/59/CE.
  
Al fine di armonizzare efficacemente la normativa italiana con le disposizionicomunitarie, è stato predisposto il testo di un decreto ministeriale che apporterà le necessarie modifiche al predetto D.M. 20 settembre 2013. Nelle more, al fine di evitare di rilasciare documenti abilitativi alla guida professionale che abbiano durata di validità superiore a cinque anni, si forniscono le seguenti disposizioni di immediata attuazione.
  
Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patenteCQC (in corrispondenza del codice unionale “95”) o sulla carta di qualificazione del conducente viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione civile.
  
Nel caso venga richiesto il duplicato (a qualsiasi titolo) di CQC (o di patenteCQC) sulla quale è indicata una scadenza di validità superiore a cinque anni, il sistema procederà automaticamente a calcolare il nuovo termine di validità che sarà non superiore a cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza di duplicato.
  
In considerazione del fatto che la qualificazione CQC è necessaria per svolgere attività professionale e che, di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti, si dispone che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, possa esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

    
CQC – Circolare 18734 3 settembre 2014 – Rinnovo di validità
 

03/09/2014

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03 Settembre 2014