14
Gennaio

CABOTAGGIO E SCHEDA DI TRASPORTO A DUE VELOCITA’

Il Presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani evidenzia come il Governo affronti a due diverse “velocità” le questioni dell’autotrasporto merci in conto terzi. 
Il caso eclatante interessa la lotta al cabotaggio abusivo e la sistematica demolizione della riforma dell’autotrasporto del 2005.
Queste considerazioni derivano da alcuni fatti che di seguito s’elencano: 
 

Per quanto concerne il cabotaggio:
  
•     Nel corso della discussione alla Camera del Decreto Sblocca Italia viene proposta dal Governo – dopo dieci mesi di pressanti richieste della ConfartigianatoTrasporti – una norma chiamata “dell’inversione dell’onere della prova” al fine di contrastare l’esercizio abusivo del cabotaggio.
•      Nella seduta del 29 ottobre 2014 con l’Ordine del Giorno n. 9/2629-AR/2 a firma dell’On.le Carrescia, la Camera impegna il Governo a emanare disposizioni agli Organi di Polizia preposti al controllo stradale affinché intensifichino le azioni dicontrasto all’elusione ed alla violazione delle normative in materia di cabotaggio abusivo.
•      Ad oggi, 14 gennaio 2015,  ci risulta che il Ministero dell’Interno non abbia ancora onorato né la legge statale, né i precisi impegni richiesti  del Parlamento a tal proposito.
 
 
Per quel che riguarda la scheda di trasporto:
  
•      In data lunedì 29 dicembre 2014 in Gazzetta Ufficiale è pubblicata la Legge di Stabilità 2015 che prevede la soppressione e l’obbligo di avere a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi una scheda di trasporto o un documento equivalente;
•      Il mercoledì successivo, 1° gennaio 2015 (dopo praticamente un giorno lavorativo),  il Ministero dell’Interno ha pubblicato le prime disposizioni operative da applicarsi il giorno successivo, 1° gennaio  2015. 
  
“Come mai – si chiede il Presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani – non sono state fornite agli Organi di Vigilanza le opportune direttive per eseguire i controlli circa “la non corrispondenza delle prove documentali, che devono essere fornite dai trasportatori e che costituiscono  fonte di prova per l’applicazione delle relative sanzioni”? In altre parole: perché due velocità differenti per due provvedimenti legislativi riguardanti entrambi il settore dell’autotrasporto?”
 
“Inoltre, già da tempo – conclude Genedani – è stata abbandonata la buona pratica di emanare circolari congiunte tra i due ministeri dell’Interno e dei Trasporti. Tale modalità dovrebbe essere ripristinata per perseguire l’unicità giuridica e procedurale dell’azione del Governo”.
 
 

14/01/2015

 

Print Friendly, PDF & Email
14 Gennaio 2015