13
Marzo

Autorità dei Trasporti: il TAR Piemonte esclude l’autotrasporto e logistica dall’obbligo del contributo

Si informa che il TAR del Piemonte ha pronunciato la parola fine ad una causa che si protrae da anni, escludendo le imprese di autotrasporto e logistica dall’obbligo del versamento dei contributi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che era stato previsto nelle delibere ART 78/2014 e 94/2015. 


Tutto iniziò nella seconda metà del 2013 quando, le Associazioni dell’Autotrasporto Merci, preoccupate di essere coinvolte nel versamento di un contributo per il funzionamento dell’Authority chiesero al Ministro dei Trasporti di mettere in essere una moral suasion che non ebbe alcun effetto sul Presidente dell’ART per ben due volte.

Così alcune associazioni intrapresero la costosa strada giudiziaria avviando ricorso contro le suddette delibere presso il TAR del Lazio, che ha percorso un iter tortuoso attraverso il Consiglio di Stato, il passaggio al TAR di Torino, il pronunciamento della Corte Costituzionale e per finire è ritornata al Tar Piemonte.
Quest’ultimo ha posto fine ad una vicenda che poteva essere risolta con il buon senso ma, 11 milioni di euro di contributi dell’autotrasporto facevano gola all’Authority dei Trasporti che, si sa, a fine anno deve pur chiudere i propri bilanci.

Tante le questioni tecnico-formali che hanno determinato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento delle delibere nella parte in cui ricomprendevano l’autotrasporto e la logistica, quali ad esempio: l’inidoneità del riferimento ai codici ATECO quale criterio di individuazione degli obbligati al pagamento del contributo, l’indefinita individuazione delle voci di fatturato idonee o meno ad incidere sul contributo oltre che la mancata concertazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che doveva approvare la determinazione annuale del contributo dell’ART.
Ma soprattutto viene sollevata la questione dell’interpretazione della legge operata da coloro i quali non ne sono preposti.

Ed a tal proposito il TAR Piemonte nella sentenza allegata scrive: “Le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale consentono di definire agevolmente il ricorso in esame“.
Nella sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017 si legge (infatti) che “la platea degli obbligati (al versamento del contributo) … deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali…”; in altre parole “la platea degli obbligati deve intendersi accomunata dall’essere in concreto assoggettati all’attività regolativa dell’ART“.

Mai, né l’autotrasporto merci né la logistica hanno avuto a che fare con l’Autorità dei Trasporti sia per via diretta sia per via indiretta, né tanto meno sono servizi regolati da questa.

La stessa legge istitutiva è chiara: l’art. 37 comma 6 lett. b) del D.L. n. 201/2011 “fa riferimento ai «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», ossia a coloro nei confronti dei quali l’ART abbia effettivamente posto in essere le attività specificate dalla legge stessa attraverso le quali esercita le proprie competenze sempre enumerate dalla stessa legge. Dunque, la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene l’ART, dal mero riferimento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di “mercato dei trasporti” (e dei “servizi accessori”); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali.

L’ART, perciò, avrebbe esorbitato dalle proprie prerogative ed illegittimamente inserito nell’elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo i “servizi di trasporto merci su strada” e i “servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti”.


Testo della Sentenza


13/03/2018

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13 Marzo 2018