Applicazione delle norme di riforma della legge 21/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”
Le scriventi Associazioni dell’Artigianato a seguito dell’incontro tenutosi presso il Ministero dei Trasporti il 26 luglio intendono sottoporre alla vostra attenzione, come richiesto, alcune considerazioni di merito su aspetti riguardanti l’applicazione delle norme di riforma della legge 21/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, di seguito esposte per punti. (segue)
1 – Circolare del Ministero degli Interni Prot. N. 300/A/1840/19/2019
Rispetto alle integrazioni alla circolare del Ministero degli Interni Prot. N. 300/A/1840/19/2019 del 28 febbraio 2019 rileviamo che le modifiche al punto f) “divieto di accettare prenotazioni in luogo diverso dalla sede operativa o dalla rimessa nella disponibilità del vettore” non siano coerenti con il dettato della norma e non necessarie a perseguire eventuali irregolarità nell’esercizio dell’attività di Noleggio con Conducente per cui desideriamo mantenere la formulazione originaria.
2 – Registro Elettronico Nazionale delle imprese di Taxi e NCC
Abbiamo appreso con favore le prime informazioni su tempi e modalità di realizzazione del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di Taxi e Ncc, che dovrebbe contenere i dati dei titolari di autorizzazioni e licenze, dei veicoli utilizzati per l’attività nonché dei conducenti abilitati alla guida, in attesa di riprendere il confronto, intendiamo affermare quanto segue:
– Il REN rappresenta uno strumento di semplificazione e sburocratizzazione delle procedure previste per l’esercizio dell’attività di TAXI e NCC
– L’iscrizione al REN, deve facilitare l’accesso e la circolazione nell’ambito dei diversi territori comunali (ZTL), superando le molteplici modalità a cui le imprese devono attenersi;
– Il registro dovrà essere in grado di ricomprendere per le imprese che esercitano già con veicoli superiori a 9 posti, un upgrade alla maschera che già identifica la situazione dell’azienda di Noleggio Bus, senza che vi siano due identificativi per la medesima impresa
– l’implementazione delle informazioni per il popolamento del REN, dovranno essere a carico dei Comuni senza oneri a carico delle imprese
– riteniamo opportuno sia definito un cronoprogramma per la realizzazione del registro al fine di avere certezza della data della sua completa operatività ad inizio del 2020 come annunciato in occasione dell’incontro.
3 – Blocco rilascio autorizzazioni di bandi conclusi prima dell’entrata in vigore della norma
Si rende necessaria e non più rimandabile l’emanazione della circolare del MIT che faccia chiarezza anche sulle assegnazioni delle autorizzazioni NCC prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, con procedimenti non ancora conclusi; Molti Comuni e conseguentemente altrettante imprese sono in una fase di stallo che necessita di un tempestivo pronunciamento.
4 – Sede operativa e rimessa
Indispensabile, inoltre, affrontare gli aspetti legati alla previsione normativa dell’obbligatorietà della sede operativa e della rimessa all’interno del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione che sta creando e potrebbe creare in seguito oggettive difficoltà. Nell’applicazione della norma si rileva un’incongruenza tra l’obbligatorietà di dotazione della sede operativa all’interno del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e l’effettivo utilizzo della stessa, laddove l’impresa abbia in disponibilità, ad esempio, più autorizzazioni rilasciate all’interno della medesima Provincia o Area Metropolitana.
Fermo restando l’obbligatorietà della rimessa, che può avere determinate caratteristiche anche dal punto di vista catastale e può essere anche a cielo aperto, un’interpretazione “rigida” del termine sede operativa sta creando notevoli difficoltà alle imprese.
Immaginare ad esempio che un’impresa con 10 autorizzazioni in Comuni diversi della medesima Area Metropolitana debba avere 10 sedi operative intese come luoghi dotati di uffici è contrario a logiche di tipo organizzativo, economico e funzionale alle esigenze delle imprese.
5 – Conferenza Unificata delle Regioni
Indispensabile, poi, procedere alla convocazione della Conferenza Unificata delle Regioni, ribadendo a nostro avviso l’esigenza di definire i bacini ottimali per il noleggio con conducente e la regolamentazione dell’esecuzione dei servizi eseguiti.
6 – Codice della strada
Opportuno, come più volte affermato, che in fase di modifica del Codice della Strada si riconsideri, riproporzionandolo, l’intero impianto sanzionatorio, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 85 comma 4 e 4 bis del CDS, affrontando al contempo un intervento che ridimensioni e argini le reali forme di abusivismo nel settore, specie nelle zone ad alta intensità turistica in cui stanno dilagando, forti di un quadro normativo incerto che non consente agli organi di controllo di intervenire in modo appropriato.
A tal proposito, appare utile intervenire sugli articoli 82 e 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano, rispettivamente, la destinazione e l’uso dei veicoli;
7 – Foglio di servizio
Occorre definire con apposito atto regolamentare gli aspetti riguardanti il foglio di servizio, sia nell’attuale versione cartacea sia nella futura previsione della versione elettronica, al fine di agevolare e semplificare le attività di noleggio con conducente nell’esecuzione dei servizi svolti.
In tal senso, riteniamo che il concetto di “elettronico” non possa che rappresentare una mera e semplice trasposizione dal formato cartaceo ad una versione digitale dello stesso, quale elemento utile alla sola dimostrazione dell’avvenuta prenotazione del servizio con precise indicazioni circa il trattamento dei dati sensibili.
Opportuna la previsione che tutte le forme già oggi nelle disponibilità delle imprese, rispetto alla dotazione informatica delle stesse, siano ammesse attraverso l’utilizzo di strumenti quali smartphone, tablet e quant’altro possa essere utilizzato per la dimostrazione dell’avvenuta prenotazione del servizio. Utile in ogni caso, la possibilità di intervento da remoto piuttosto che direttamente dall’operatore nel caso di variazioni che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione del servizio, prevedendo e ammettendo l’editabilità del foglio di servizio elettronico rispettando il tal modo il diritto al “contrordine” previsto dal Codice Civile.
Ancora, qualsiasi sia l’utilizzo (cartaceo o elettronico) dovrà necessariamente e senza più elementi di dubbia interpretazione, superare e soddisfare tutti gli aspetti legati alla tutela dalla Privacy dell’utente finale. In ultimo, riteniamo utile calendarizzare alla ripresa dei lavori nel mese di settembre, una serie di incontri per affrontare le tematiche rimaste in sospeso, alcune delle quali pendenti come sappiamo a vari livelli di contenzioso.
Confartigianato Auto-bus Operator
CNA-Fita
Sna-Casartigiani
01/08/2019