Accise gasolio: presentazione domande per il rimborso del I° trimestre 2020
Si informa che l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2020, dal 1° gennaio al 31 marzo 2020.
Le domande potranno essere presentate dal 1°aprile al 30 aprile 2020, laddove per effetto della situazione emergenziale in atto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.
Con la nota n. 96399/RU del 23 marzo 2020 del Direttore centrale, l’Agenzia delle Dogane precisa che l’importo riconosciuto per il primo trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri.
Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 3 o superiori.
Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740.
Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.
Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia.
La nota ricorda anche che il credito maturato nel IV° trimestre 2019 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2021, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si allega la nota direttoriale n. 96399/RU
Di seguito il link al sito dell’Agenzia delle Dogane dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020
Confartigianato Trasporti ricorda inoltre che, come comunicato nella news del 7 gennaio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, introduce un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Si invita pertanto a prestare la massima cura nell’inserimento delle informazioni, in particolare nella compilazione della colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1.