Accise gasolio: presentazione domande per il rimborso del 2° trimestre 2026
Si informa che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio commerciale consumato nel 2° trimestre 2026 (1° aprile – 30 giugno 2026).
L’agevolazione è destinata alle imprese che effettuano trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, appartenenti alla categoria ambientale Euro V o superiore. Le domande potranno essere presentate dal 1° al 31 luglio 2026.
Novità dal 1° ottobre 2026: obbligo di presentazione telematica per il credito in compensazione
Tra gli aspetti di maggiore rilievo contenuti nell’informativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si segnala una importante novità normativa introdotta dall’art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89.
A decorrere dal 1° ottobre 2026, le dichiarazioni di rimborso con richiesta di riconoscimento del credito da utilizzare in compensazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.). Non sarà quindi più possibile trasmettere tali dichiarazioni tramite PEC o in formato cartaceo.
Le imprese che intendono avvalersi del credito in compensazione e che non sono ancora abilitate al Servizio Telematico Doganale dovranno pertanto provvedere per tempo all’abilitazione.
La stessa disposizione riduce inoltre da 60 a 30 giorni i termini per la formazione del silenzio-assenso sulle dichiarazioni presentate.
Rimangono invece invariate le modalità di presentazione delle domande con richiesta di rimborso in denaro, per le quali continueranno ad essere ammesse le modalità attualmente previste.
Le indicazioni per il secondo trimestre 2026
Con la nota n. 333927/RU del 13 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce inoltre le istruzioni operative per la compilazione della dichiarazione relativa ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026.
Nel corso del trimestre le aliquote di accisa sul gasolio sono state più volte rimodulate; di conseguenza, il rimborso spettante varia in funzione della tipologia di carburante utilizzato (gasolio o HVO), delle caratteristiche del biocarburante e del periodo in cui è stato effettuato il rifornimento. L’Agenzia ha pertanto predisposto specifici quadri dichiarativi e importi differenziati per consentire il corretto calcolo del credito spettante.
Resta confermata, per il gasolio commerciale destinato agli autotrasportatori aventi diritto, l’aliquota agevolata prevista dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995.
Credito d’imposta
Per l’utilizzo del credito mediante modello F24 resta confermato il codice tributo 6740.
I crediti maturati con riferimento ai consumi del 1° trimestre 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027. Le eventuali eccedenze non compensate potranno essere richieste a rimborso entro il 30 giugno 2028.
Per il dettaglio delle modalità di compilazione della dichiarazione, degli importi rimborsabili e delle aliquote applicabili si rinvia all’Informativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Di seguito il link al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-2-c2-b0-trimestre-2026