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Luglio

Accise gasolio: presentazione domande per il rimborso del 2° trimestre 2025 – NOVITA’

Si informa che, vista la “Revisione delle disposizioni in materia di accise” attuata con il decreto del 14 maggio 2025 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si evidenzia la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio decorrere dal 15 maggio 2025, incrementandola da euro 617,40 ad euro 632,50 per mille litri.

Al contempo, si dispone che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) impiegati come carburanti, si applichi un’aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri.

Si precisa che il descritto riallineamento delle aliquote del gasolio non comporta effetti sugli esercenti attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone ricompresi dall’art. 24-ter del TUA, permanendo la specifica aliquota pari a 403,22 euro per mille litri.

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2025 attraverso il servizio telematico doganale E.D.I., utilizzando l’apposito software predisposto dalla stessa Agenzia, oppure in formato cartaceo.

Tenuto conto delle novità normativamente introdotte, si evidenzia che la misura del rimborso riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, stante l’invarianza dell’aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è differenziata per periodo di consumo ed a seconda della tipologia di prodotto impiegato, come segue:

    • per il periodo 1° aprile – 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo), è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale (Quadro A-1 della dichiarazione);
    • per il periodo 15 maggio – 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):

      – è pari a euro 229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che NON soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione);

      – è pari a euro 214,18 per mille litri di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (Quadro A-3 della dichiarazione).

Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.

In merito alle ulteriori modalità di compilazione della dichiarazione si rimanda alla lettura dell’Informativa n. 382555/RU del 26 giugno 2025 Agenzia Dogane e Monopoli

Di seguito il link al sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2025

02 Luglio 2025