A pochi giorni dall’obbligo di pesatura dei container (1 luglio 2016): caos, incertezze e scaricabarile
In relazione al problema generale della “pesatura dei container“, anche con riferimento al decreto dirigenziale n. 447 del 5 Maggio 2016 che ne ha dettato i criteri e la successiva circolare n. 125 del 31 Maggio 2016 riguardante le norme tecniche di applicazione, Confartigianato Trasporti, chiede di porre attenzione su alcuni elementi tecnico-operativi di fondamentale importanza per i vettori stradali.
Le seguenti osservazioni, che potevano essere avanzate prima dell’emanazione dei sopracitati provvedimenti se l’autotrasporto fosse stato adeguatamente coinvolto nelle sedi decisionali finalizzate ad elaborare la disciplina di settore , sono il risultato di un profondo malessere della categoria che si ritiene ingiustamente implicata e penalizzata in procedure che la vedono giuridicamente estranea.
Osservazioni:
– E’ necessario che sia inequivocabilmente ammesso l’utilizzo di strumenti alternativi a quelli delle pese a raso, come per esempio gli strumenti di pesatura “dinamica” al fine diffondere rapidamente non solo presso i caricatori/scaricatori nei porti-interporti ma direttamente presso i “mittenti” queste attrezzature . Le “pese per sollevamento”, ovvero sistemi di pesatura certificata, consentono automaticamente, in fase di carico/scarico del contenitore dai veicoli, l’inoltro del peso al Terminalista. Questi strumenti permettono, infatti, la pesatura dei contenitori durante il normale svolgimento del ciclo camionistico favorendo il rispetto, da parte del personale viaggiante, delle norme di sicurezza stradale.
Per i trasportatori sono necessarie certezze operative e semplificazioni documentali, a garanzia di un processo di pesatura funzionale e rapido.
– Si deve definire in modo chiaro i soggetti della filiera della pesatura nonché le relative competenze e funzioni. Ciò con il fine di tracciare, in caso di mancato rispetto delle modalità e procedure illustrate nelle “linee guida” internazionali, le eventuali responsabilità e sanzioni. Nel caso in cui l’autotrasporto merci partecipi al processo di “pesatura” effettuando un mero servizio accessorio al trasporto della merce, il Ministero dei Trasporti deve quantificare il costo aggiuntivo del servizio e pubblicarlo nei “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa” .
– Considerato che la Legge intende regolamentare l’imbarco dei container sulle navi (e non l’entrata nei porti), tenuto conto che purtroppo già oggi le procedure e i tempi di scarico/carico nei porti sono un elemento critico per il trasportatore, si chiede che la norma vigente determini in modo chiaro il principio per cui la eventuale mancanza di trasmissione di dati da parte dello shipper (da glossario Solas: qualsiasi persona o organizzazione che paga per il proprio carico da spedire da un luogo ad un altro) e/o l’esito negativo della pesatura, non devono mai limitare l’entrata dei veicoli nei terminal portuali e/o ritardare le procedure documentali, né tantomeno rallentare il regolare ciclo “camionistico” di gate in/gate out.
– Si chiede che in via regolamentare siano disciplinati gli eventuali casi di ritardi e rallentamenti del servizio di trasporto su strada a causa di attese alle “pese”, che vadano a compromettere il regolare servizio di trasporto e correlati elementi di produttività.
– Si evidenzia, infine, che tali problematiche operative potrebbero generare altresì criticità importanti in materia di sicurezza stradale ed in specie sull’osservanza della disciplina dei tempi di guida e di riposo (Regolamento (CE) n. 561 del 15 Marzo 2006 e ss.ii.) e dell’orario di lavoro (Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 234).
Occorre, perciò, una regolamentazione ministeriale che richiami, a tutela degli operatori e del personale viaggiante, la disciplina dell’indennizzo per i tempi di attesa nelle fasi di operazioni di “carico/scarico” (ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito dalla legge 127/2010).
16/06/2016