24
Ottobre

Lavoro Intermittente: parere del Ministero del Lavoro su divieto clausola CCNL e condizioni per l’utilizzo

Confartigianato Trasporti informa che il 4 ottobre 2016 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con un Parere (allegato) è intervenuta in materia di lavoro intermittente su quelle clausole di contratto collettivo che pongono il divieto di utilizzo della tipologia contrattuale disciplinata dagli artt. 13 e ss. del D.Lgs. 81/2015. 


Secondo l’orientamento ministeriale devono infatti ritenersi legittime tali clausole atteso che “il richiamato articolo 13 […] non sembra escludere che la contrattazione collettiva possa stabilire, non rinvenendo le predette esigenze, il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale“.

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è una tipologia che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza.

Nel nostro CCNL Autotrasporto merci, tra le premesse, è prevista una clausola che vieta l’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Il nuovo orientamento ministeriale sostituisce quello precedentemente diramato dalla stessa Amministrazione con la risposta ad Interpello n. 37 del 2008, nell’ambito della quale – in vigenza della normativa di cui al d.lgs. 276/2003 – si era ritenuto di dover escludere che la contrattazione collettiva avesse un “potere preclusivo” in grado di vietare l’utilizzo del lavoro intermittente.

Pare che tale nuovo orientamento sia produttivo di effetti dalla data del 4 ottobre 2016, pertanto i contratti di lavoro intermittente gestiti fino a quel momento in forza del precedente orientamento ministeriale dovrebbero comunque ritenersi legittimi.

Sempre secondo il parere ministeriale “resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente nel caso in cui sussistano i requisiti soggettivi atteso che l’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni (cfr. interpello n. 10/2016)“.

Alla luce del suddetto nuovo orientamento, la Confartigianato Trasporti ritiene che una modifica contrattuale sia ancor più urgente e necessaria e che il tema debba essere portato all’attenzione delle organizzazioni sindacali già nei prossimi incontri di commissione tecnica per il rinnovo del CCNL.

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24/10/2016

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24 Ottobre 2016