La pesatura dei contenitori non deve gravare sui camionisti
In questi giorni il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (CGCCP) sta predisponendo la circolare esplicativa e di dettaglio del Decreto dirigenziale 447/2016 che ha definito le Linee guida nazionali applicative delle modifiche alla Convenzione SOLAS 74 (obbligo di pesatura dei container prima dell’imbarco sulle navi) al fine di “fornire elementi interpretativi per una piena, corretta ed armonizzata applicazione sia della RegolaVI/2 della Convenzione Solas 74.
Purtroppo, ha detto Genedani Amedeo – Presidente di Confartigianato Trasporti – ” l’autotrasporto merci non è stato coinvolto nelle sedi decisionali sul tema della “pesatura” con la negativa concreta possibilità che lo stesso sia ingiustamente gravato da incombenze non sue . Auspichiamo, pertanto che il Governo conceda lo slittamento di tre mesi come proposto dall’IMO”. In questi tre mesi l’emanando regolamento ministeriale dovrebbe definire diversi elementi tecnico – operativi tra cui l’ autorizzazione ad agire con “qualsiasi modalità di pesatura purché rispondente, in termini di tolleranze, a quelle stabilite dal Decreto Dirigenziale“.
L’entrata in vigore del nuovo obbligo internazionale al 1° luglio p.v. trova, infatti, impreparato il mittente il quale tenterà di scaricare il problema sul vettore, che è la parte più debole della filiera del trasporto , con l’aggiunta di un oneroso servizio accessorio al trasporto della merce.
Continua Genedani, ci sono altri aspetti critici che devono essere risolti al fine di avere delle Linee Guida nazionali, veramente articolate e specifiche, come ad es.:
l’ambito di applicazione dell’obbligo di pesatura, le caratteristiche degli strumenti di pesatura, i metodi per l’ottenimento del VGM.
“Siamo contrari che la CGCCP valuti – caso per caso eventuali altre ipotesi di strumenti tecnici di pesatura perché ciò provocherebbe perdite di tempo, contenziosi ed ambiguità che metterebbero in forse il nomale ciclo camionistico nelle aree portuali e negli interporti.”
Deve essere previsto che la dichiarazione del VGM, possa essere contenuta, in documenti quali: ad es., nella polizza di carico, nel packing list/bolla, nella bolletta doganale o in altri documenti necessari per il trasporto, purché sia presente la firma, anche digitale, dello shipper (o della persona debitamente autorizzata dallo stesso).
Lo shipping document può essere inoltre spedito con ogni mezzo consentito e l’autotrasportatore non dovrà preoccuparsi di conservare il dato VGM.
Il trasportatore non dovrà essere penalizzato qualora venga rimossa parte del carico in seguito a sequestri o controlli o per la sospensione delle procedure di imbarco da parte del terminalista se si dovesse verificare una differenza tra il VGM dichiarato e quello verificato nel momento di carico ed ovviamente nei tempi della pesatura.
A tal proposito la circolare ministeriale dovrebbe fare riferimento all’osservanza della disciplina dell’indennizzo per i tempi di attesa nelle fasi delle operazioni di carico/scarico prevista dalla legge n. 127 del 2010
31/05/2016