Normativa, Codice della strada: circolazione dei veicoli di lunghezza maggiore ai 16,50 metri
Confartigianato Trasporti rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la nota n. 36712 del 15/12/2025, con la quale viene confermato come la modifica dell’art. 61 del Codice della Strada relativa all’innalzamento da 16,5 a 18,75 metri il limite di lunghezza degli autoarticolati e autosnodati, compresi gli organi di traino, è applicabile a condizione che sia certificata l’idoneità dei mezzi e dei rimorchi al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare.
Si ricorda che a seguito di tale modifica è mancato l’aggiornamento dell’ art. 216 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, e per questo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che nelle more della revisione del regolamento, gli uffici della Motorizzazione civile possono ammettere regolarmente alla circolazione i semirimorchi con dimensioni non eccezionali anche qualora, una volta agganciati al trattore, il complesso veicolare superi la lunghezza complessiva di 16,50 metri, purché la distanza tra l’asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio non ecceda i 12 metri, mentre quella tra il medesimo asse e la parte anteriore non superi i 2,04 metri.