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Novembre

Autotrasporto: tempi di pagamento – Circolare Ministero dei Trasporti su aspetti applicativi delle novità normative

Confartigianato Trasporti comunica che il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha emanato la circolare n. 4505 del 19 novembre 2025, a firma del Presidente del Comitato centrale dell’Albo nazionale degli Autotrasportatori Enrico Finocchi, con cui fornisce informazioni in merito al rispetto della disciplina dei tempi di pagamento, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge cd. Infrastrutture.

La nota, indirizzata alle Associazioni dei vettori, riguarda l’attuazione di quanto disposto dall’art. 4 comma 2, decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 che ha effetti integrativi sull’art. 83-bis comma 15-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che regola la disciplina dei tempi di pagamento nel settore dell’autotrasporto merci su strada. La modifica normativa ha stabilito che nei casi in cui le imprese e/o gli operatori della committenza non corrispondano al vettore quanto dovuto e tale condotta sia in particolare diffusa e reiterata, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può attivare le verifiche del caso e, laddove sia accertato l’abuso, procedere con sanzioni pecuniarie, che nei casi più gravi possono raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’impresa committente responsabile, come già disciplinato dall’art. 15 della Legge 287/1990.

La circolare ribadisce che la nuova disposizione non modifica il termine massimo di pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi di trasporto, che resta fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del vettore e che adesso la legge consente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di attivare procedure di accertamento d’ufficio e anche su segnalazione diretta del creditore o del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

Il Comitato Centrale pertanto ha già avviato interlocuzioni con AGCM al fine di garantire la propria piena operatività di un utile supporto e della necessaria funzione di raccordo. In tal direzione, si evidenzia che le imprese creditrici possono segnalare eventuali abusi, anche attraverso il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, trasmettendo via pec – all’indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it – la seguente documentazione allegata:

a. una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sostitutiva di fatto notorio, redatta secondo il modello di cui all’ALL. 1;
b. le allegate tabelle 1 e 2 debitamente compilate di cui all’ALL. 2.
Si specifica che la tabella 1 è strettamente necessaria e va riferita solo al/ai committente/i che l’impresa ritiene di segnalare per il ritardo nei pagamenti, mentre la tabella 2 è richiesta per la migliore comprensione del fenomeno e la sua compilazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata;
c. l’elenco delle fatture pagate in ritardo e delle fatture scadute e non pagate nella tabella 3, presente anch’essa nell’ALL.2.
(Le tabelle compilate dovranno essere restituite anche in formato Excel editabile)

Il Comitato conferma che tali dati verranno trattati nella piena tutela del diritto alla riservatezza, pertanto come richiesto da Confartigianato Trasporti viene garantito il pieno anonimato all’impresa-vettore che denuncia il fenomeno di abuso.

L’Albo specifica che la documentazione deve essere debitamente compilata per dimostrare la sussistenza della reiterazione della violazione da parte del committente. A tal fine è opportuno indicare, all’interno della segnalazione, un periodo di riferimento di almeno un semestre che rilevi l’evidente ritardo nei pagamenti diffuso e reiterato.

Circolare MIT n. 4505 del 19 novembre 2025
Modello dichiarazione
Tabelle tempi pagamento

26 Novembre 2025