Sistri: l’agonia di un sistema
L’articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge n. 192/2014, il cosiddetto “Mille-proroghe”, emanato dal Governo alla fine del mese di Dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2014, che trovate in Allegato a questo messaggio) ha formalmente differito l’operatività del Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio scorso, al 1° gennaio 2016.
Tale proroga, fortemente voluta da Confartigianato Trasporti, è stata accompagnata, dal differimento dell’apparato sanzionatorio che è tuttavia avvenuta, in via del tutto anomala, in due tempi.
In sostanza, le sanzioni concernenti la mancata iscrizione ed il mancato pagamento del contributo annuale per i soggetti tenuti secondo la vigente normativa ad usare il SISTRI (vedere articolo 260-bis, commi 1 e 2, del TUA) entreranno in vigore il prossimo 1° febbraio 2015.
Le altre sanzioni SISTRI (inerenti, in sintesi, al mancato utilizzo del medesimo da parte dei soggetti tenuti a servirsene) saranno, invece, operative dal 1° gennaio 2016, cioè in concomitanza con l’avvio dell’operatività “definitiva” del Sistema.
Tale, davvero ambigua, “doppia velocità” non solo crea difficoltà alle imprese ed agli operatori che le assistono, ma pare persino in antitesi con le intenzioni del Governo, più volte rese note, che considera, come noto, il SISTRI superato, complicato ed obsoleto ed ha intenzione di accelerare i tempi per addivenire ad una nuova gara d’appalto per una “nuova” tracciabilità dei rifiuti pericolosi.
In tale contesto pare infatti iniquo doversi iscrivere ad un Sistema “morente” e persino doverne corrispondere il relativo contributo.
Rete Imprese Italia è stata attivata per modificare il testo del decreto in oggetto in fase di conversione, affinché il differimento di un anno operi per tutte le fattispecie sanzionatorie.
Aspettiamo, quindi, la legge sul “collegato ambientale” per fornire ulteriori aggiornamenti in merito.
Art. 9. – Proroga di termini in materia ambientale
Comma 3. All’articolo 11, comma 3 -bis , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fi ne di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260 -bis » è sostituita dalle seguenti: «260 -bis , commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260 -bis , commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».
08/01/2015