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Settembre

Incentivo Ferrobonus: dal 31 agosto operativo il contributo per lo sviluppo del trasporto ferroviario intermodale

Confartigianato Trasporti informa che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 190 del 16 agosto 2017 è stato pubblicato il Regolamento n. 125 del 14 luglio 2017 che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia (c.d. “ferrobonus”).


Il decreto ministeriale è attuativo della misura prevista all’articolo 1 commi 648 e 649 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge Stabilità 2016), che stanzia 20 milioni per ciascun anno del triennio 2016-208, ed è entrato in vigore ufficialmente il 31 agosto u.s.

Con Decreto n. 89 de 17 agosto 2017 del Direttore della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità sono state inoltre fornite le norme operative e rese note le modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del trasporto combinato che commissionano treni completi alle imprese ferroviarie, fissando il termine ultimo al 2 ottobre 2017.

Gli interventi sono finalizzati ad incentivare i servizi di trasporto che riescono a tagliare l’impatto di inquinamento da CO2, anche al fine del trasferimento modale da strada a ferrovia.

Beneficiari degli incentivi possono essere sia le imprese di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato (vale a dire con una tratta in strada e un’altra in treno), sia operatori di trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi.

I destinatari dei contributi dovranno impegnarsi però a rispettare le seguenti condizioni:

– mantenere per 12 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del Regolamento, un volume di traffico ferroviario intermodale oppure trasbordato (in termini di treni*Km percorsi sulla rete ferroviaria nazionale) non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014;

– incrementare per i successivi 12 mesi consecutivi il volume di traffico ferroviario rispetto alla media del traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014;

– mantenere, per ulteriori 24 mesi, il volume di traffico ferroviario raggiunto nell’ultimo periodo di 12 mesi di erogazione del contributo.


Infine è previsto che l’operatore di trasporto combinato beneficiario dell’incentivo dovrà destinare a favore dei suoi clienti nell’offerta di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50% dell’ammontare dei contributi percepiti.

Potrà scegliere tra il rimborso diretto o lo sconto per successivi servizi prestati entro 60 giorni dal ricevimento del beneficio stesso.

Gli stessi operatori dovranno verificare la regolarità dei clienti imprese di autotrasporto tramite il Portale dell’Albo degli Autotrasportatori.

Per una lettura più approfondita di seguito si forniscono:

Regolamento Ferrobonus n. 125 del 14 luglio 2017

Decreto Dirigenziale n. 89 del 17 agosto 2017

Allegato 1 – modello domanda

Allegato 2 – modello dichiarazione volume traffico ferroviario merci triennio 2012-2014

Allegato 3 – modello dichiarazione per impresa – operatore del Trasporto Combinato

–  Allegato 4 – modello per la rendicontazione


11/09/2017

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11 Settembre 2017