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Maggio

Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della CQC

Normativa – Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – DM 20/09/2013 Con la pubblicazione del DM 20.9.2013 concernente “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi” il cui contenuto è stato già anticipato con circolare 3.4.2014, n. 7787, viene rivista la disciplina sulla qualificazione iniziale di tipo CQC e la formazione periodica dei conducenti che effettuano trasporti professionali di cose e persone con veicoli che si guidano, in ambito UE e SEE, con le patenti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE.

Le modifiche apportate in materia di CQC derivano dalla necessità di coordinare la nuova disciplina delle patenti entrata in vigore dal 19.1.2013 (che, tra l’altro, ha innalzato i limiti di età per il conseguimento delle patenti C e CE a 21 anni e delle patenti D e DE a 24 anni) con quella della CQC che dà diritto a conseguire una patente di guida di categoria C o CE e D o DE in deroga ai limiti di età posti dall’art. 115 CDS a seguito della frequenza di un corso ordinario (280 ore) di qualificazione di tipo CQC. In base alla nuova disciplina, il candidato può iscriversi ad un corso CQC presso un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica essendo titolare di almeno una patente di categoria B, può accedere alla parte pratica del corso CQC dopo aver ottenuto il foglio rosa per la patente della categoria presupposta dalla CQC e può conseguire la patente presupposta dalla CQC dopo aver ottenuto apposito certificato (il CAP) che attesta la qualificazione iniziale di tipo CQC. La nuova disciplina ha apportato modifiche anche alle modalità di svolgimento dei corsi con particolare riferimento ai requisiti dei docenti dei vari moduli, alla durata giornaliera delle lezioni, alle ore di assenza nei corsi, alle comunicazioni di avvio del corso ed al contenuto dei programmi dei corsi teorici e pratici. Più in dettaglio, per quanto riguarda i programmi dei corsi sono stati modificati: il programma teorico di qualificazione iniziale ordinaria – parte comune (il modulo 2 consta di 15 ore anzichè di 10 ore; il modulo 3 consta di 20 ore anziché di 10 ed è stato integrato con i principi di eco-guida; il modulo 4 consta di 25 ore anziché di 30 ore ed è di competenza anche dell’insegnante di teoria; il modulo 5 non prevede più l’argomento “tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti” spostato al modulo 7 ed è di competenza dell’insegnante di teoria; il modulo 7 comprende l’argomento “tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti”ed è di competenza anche del medico in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva; il modulo 8 è di competenza del medico in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva; il modulo 9 consta di 10 ore anziché di 20 ore ed è di c ompetenza anche del medico in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva); il programma teorico di qualificazione iniziale ordinaria – parte speciale – persone (il modulo 1 comprende anche l’argomento “Formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità”); il programma pratico di qualificazione iniziale ordinaria – parte speciale – cose (il modulo 2 consta di 1 ora anziché 1 ora e 30 minuti; il modulo 4 consta di 1 ora anziché di 30 minuti); il programma teorico di qualificazione iniziale accelerata (parte comune (il modulo 2 consta di 7 ore anzichè di 5 ore; il modulo 3 consta di 10 ore anziché di 5 ed è stato integrato con i principi di eco-guida; il modulo 4 consta di 13 ore anziché di 15 ore ed è di competenza anche dell’insegnante di teoria; il modulo 5 non prevede più l’argomento “tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti” spostato al modulo 7 ed &# 232; di competenza dell’insegnante di teoria; il modulo 7 comprende l’argomento “tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti”ed è di competenza anche del medico in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva; il modulo 8 è di competenza del medico in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva; il modulo 9 consta di 5 ore anziché di 10 ore ed è di competenza anche del medico in medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva); il programma teorico di qualificazione iniziale accelerata – parte speciale – persone (il modulo 1 comprende anche l’argomento “Formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità”), il programma pratico di qualificazione iniziale accelerata – parte speciale – cose (il modulo 2 consta di 30 minuti anziché 1 ora e 30 minuti; è stato aggiunto il modulo 3 che consta di 30 minuti; è stato aggiunto il modulo 3 che consta di 30 mi nuti). Il DM 20.9.2013 entra in vigore il 4.6.2014 ma dal 21.5.2014: – si può frequentare un corso di formazione periodica a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza della CQC, – ai corsi di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, ai corsi di integrazione ed ai corsi di formazione periodica per i quali è stata presentata la dichiarazione di avvio corso prima del 4.6.2014 e comunque entro e non oltre il 4.6.2015, si applicano le disposizioni del DM 16.10.2009, – ai suddetti corsi di formazione periodica sono consentite 3 ore di assenza. Per un numero di ore superiore a 3 ma non superiore a 10 l’allievo recupera interamente, entro un mese dalla fine del corso stesso, le ore di frequenza delle lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza. E’ necessaria apposita comunicazione delle lezioni di recupero prima dell’avvio delle stesse. L’allievo che e’ assente per un numero di ore superiore a 10, ripete l’intero corso. Per quanto riguarda la figura del docente medico ed esperto in materia di organizzazione aziendale nei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica svolti da parte elle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica nonché di soggetti diversi, i soggetti già titolari di nulla osta o di autorizzazione devono richiedere l’aggiornamento secondo le procedure indicate dal DM.

Circolare MIT del 20/09/2013

22/05/2014

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22 Maggio 2014