Distacco transnazionale: nuova circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazioni operative
Si informa che, in attuazione del d.lgs. 136/2016 su distacco e somministrazione transnazionale, l’INL ha emanato la circolare N.1 del 09/01/2017 che segue la n. 3 del 22/12/2016, già pubblicata sul nostro sito, con cui si fornisce un quadro complessivo sia normativo sia operativo inerente, in particolare, il settore del trasporto su strada e il campo di applicazione del decreto sul “distacco”.
Al settore del trasporto su strada viene dedicato l’intero paragrafo 2 con un riferimento specifico all’ipotesi del cabotaggio stradale di merci.
Nella seconda parte del paragrafo 7, relativa al tema della responsabilità solidale, si trova un’ulteriore riferimento all’autotrasporto merci di cui alle ipotesi ex art. 83 bis del DL n. 112 del 2008.
Lo scopo della circolare a cui certamente ne seguiranno altre, è quello di ottemperare al nuovo dettato giuridico che – tra l’altro – introduce il monitoraggio in ordine alle aziende e ai lavoratori coinvolti nell’uso della fattispecie del contratto di lavoro per il distacco internazionale e/o la somministrazione.
Diversamente dal passato , la mancanza della tracciabilità del fenomeno, viene oggi recuperata dando in tal modo la possibilità all’Ispettorato del Lavoro di aggiornare al meglio il contrasto alle pratiche di dumping sociale.
La circolare, infine, chiarisce – senza ombra di ulteriori dubbi – che diversamente da simili norme recentemente introdotte in Francia, Germania ed Austria “non si configura la fattispecie di distacco transanazionale
., non si ritiene esigibile l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 10 (del D.Lgs. n. 136/2016) in tutte le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l’Italia
.“.
Si allega testo della circolare n. 1 del 9 gennaio 2017 INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro
12/01/2017