Austria: varata la norma contro il dumping sociale, nuovi obblighi di comunicazione per le imprese che distaccano autisti
Si informa che l’Austria con un provvedimento legislativo ha previsto che le imprese straniere che distaccano proprio personale in territorio austriaco devono retribuire in modo non inferiore all’equivalente retribuzione di cui gode un lavoratore austriaco impegnato nella stessa attività.
A differenza dell’Italia, che con il D.lgs. 136/2016 ha recepito la direttiva su distacco e somministrazione transnazionale la cui applicazione riguarda anche le operazioni di cabotaggio terrestre, la norma austriaca contenuta nell’art. 19 comma 3 della LSD-BG, include nella definizione di distacco sia l’utilizzo del lavoratore in operazioni di cabotaggio in territorio austriaco, sia l’impiego dell’autista in un trasporto internazionale da o per l’Austria.
Dopo Germania e Francia, anche l’Austria si dota dunque di una norma per il contrasto del dumping sociale nell’autotrasporto.
Da tale norma discendono una serie di nuovi obblighi per le imprese che distaccano conducenti.
Prima di effettuare il distacco, infatti, le imprese di autotrasporto devono comunicare alla Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung – post.finpolzko@bmf.gv.at –
– i nominativi dei lavoratori distaccati e il periodo in cui avverrà tale distacco;
– i nominativi dei referenti chiamati a svolgere funzioni di interlocuzione con le autorità di controllo austriache.
Per effettuare tale comunicazione si deve utilizzare il sito (in lingua italiana) al seguente link:
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=it
E’ inoltre necessario che l’autista porti a bordo del veicolo la seguente documentazione con cui dimostrare il rispetto della legge e da mostrare in caso di controlli su strada:
– Comunicazione che attesti che il lavoratore viaggia in Austria (copia del documento inviato tramite il sito austriaco sopra indicato)
– Contratto di lavoro (tradotto in inglese o tedesco)
– Busta paga (tradotta in tedesco)
– Prova del totale del salario (tradotta in tedesco)
– Documento A1 per dimostrare l’iscrizione alla previdenza sociale (tradotto in tedesco)
– Documento che attesti il salario minimo del conducente mentre viaggia in Austria.
I documenti possono essere archiviati su dispositivi elettronici (incluso il tablet).
La mancata presenza a bordo di questa documentazione è punita con una sanzione molto pesante da 1.000 a 10.000 euro, che diventano 20.000 euro in caso di recidiva. Il mancato rispetto del salario minimo austriaco è punito con sanzione da 1.000 a 10.000 euro.
La mancata comunicazione online del distacco è punita con una sanzione da 500 a 5.000 euro, innalzabile a 10.000 euro in caso di recidiva.
La mancata comunicazione di eventuali modifiche è punita con una sanzione da 41 a 4.140 euro.
Ulteriori informazioni sulla legge austriaca sono reperibili sul sito (in lingua tedesca ed inglese) al seguente link:
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home
I livelli retributivi da rispettare sono quelli definiti dal salario minimo o dai Contratti collettivi di lavoro.
Per la verifica delle retribuzioni di base e degli elementi variabili previste dallo specifico CCNL per l’autotrasporto si deve far riferimento al seguente link:
http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.1.a/collectiveagreements/search?dokid=163066&dokset=4633&language=en
11/01/2017